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martedì 22 febbraio 2011

Concorso in Guardia di Finanza. Segue il Bando di Concorso...


 
 
D E T E R M I N A


Art. 1
Posti a concorso

1. È indetto, per l’anno accademico 2011/2012, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione all’83° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza di:

a)
n. 350 allievi marescialli del contingente ordinario;

b) n. 50 allievi marescialli del contingente di mare, così suddivisi:
1) n. 15 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando”;
2) n. 25 per la specializzazione “tecnico di macchine”;
3) n. 10 per la specializzazione “tecnico dei sistemi elettronici di comunicazione e di scoperta”.


2. Dei 350 posti per il contingente ordinario:

a) 19 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall’articolo 2, ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore;

b) 20 sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall’articolo 2, al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.


3. 10 dei 25 posti disponibili per il contingente di mare, specializzazione “tecnico di macchine”, sono riservati ai militari del Corpo, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera

a), che abbiano frequentato, con esito favorevole, il corso per “motorista navale” presso la Scuola Nautica della Guardia di finanza, se qualificati meritevoli dal Comandante Regionale o equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorità gerarchicamente sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I militari in possesso dei suddetti requisiti possono essere ammessi, a domanda, al corso di cui al comma 1, lettera b), con esonero dal concorso. A tal fine, i posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di “motorista navale” con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parità di punteggio, a quelli di grado più elevato. A parità di grado, è prevalente l’anzianità di servizio e, a parità della stessa, la maggiore età.


4. La specializzazione “motorista navale” deve essere posseduta alla data di scadenza del termine di cui all’articolo 3 e conservata fino all’ammissione al corso di formazione.


5. La partecipazione al concorso per i posti di cui al comma 3 non è ammessa per più di due volte.


6. Qualora i posti riservati di cui ai commi 2 e 3, non possano essere assegnati per mancanza di candidati riconosciuti idonei, gli stessi sono conferiti agli altri candidati iscritti, rispettivamente, nella graduatoria per il contingente ordinario ed in quella per la specializzazione “tecnico di macchine”, nell’ordine del punteggio di merito conseguito.


7. Ai sensi dell’articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i posti non coperti sono devoluti in aumento a quelli previsti per il concorso di cui al comma 1, lettera b), del succitato articolo, secondo le percentuali e l’ordine in esso stabilito.


8. Lo svolgimento del concorso comprende:

a) una prova preliminare, consistente in questionari a risposta multipla;

b) una prova scritta di composizione italiana;

c) l’accertamento dell’idoneità psico-fisica;

d) l’accertamento dell’idoneità attitudinale;

e) una prova orale di cultura generale;

f) un esame facoltativo in una o più lingue estere, consistente in una prova scritta ed una prova orale per ciascuna lingua prescelta;

g) una prova facoltativa di informatica.


9. Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia di finanza, la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’Autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.


Art. 2
Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso:

CONDIZIONI PER I MILITARI

a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza che:

1) non abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, superato il 35° anno di età;

2) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell’anno scolastico 2010/2011;

3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato. Il giudizio di merito viene emesso dal Comandante Regionale o equiparato, sentito il parere formulato da almeno una delle autorità gerarchiche sottostanti da cui il personale interessato dipende, sulla base dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

4) non siano stati giudicati, nell’ultimo biennio, “non idonei” all’avanzamento;

5) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;

CONDIZIONE PER I CIVILI

b) i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica o se già alle armi, che:

1) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo
3, età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;

2) godano dei diritti civili e politici;

3) non siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

4) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell’articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

5) non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi, né sottoposti a misura di prevenzione;

6) non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza;

7) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L’accertamento di tale requisito viene effettuato d’ufficio dal Corpo della guardia di finanza;

8) non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza;

9) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dal decreto ministeriale 16 marzo 2007 citato in premessa. Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell’anno scolastico 2010/2011;

10) qualora già sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell’occasione o successivamente ad essa.

2. I requisiti sopra indicati, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a), punti 1) e 2), e b), punti 1), 5), 6) e 9), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 3 e conservati fino alla data di effettivo incorporamento.

3. Per la valutazione del requisito di cui al comma 1, lettera a), punto 4), si fa riferimento alla data del provvedimento con il quale è stata determinata la non idoneità all’avanzamento al grado superiore.

4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l’ammissione ai pubblici concorsi.


Art. 3
Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comando Provinciale della Guardia di finanza del capoluogo di provincia nella cui circoscrizione l’aspirante risiede, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale.

2. Per i residenti in Valle d’Aosta, la domanda deve essere presentata, entro il termine e con le modalità di cui al comma 1, presso il locale Comando Regionale della Guardia di finanza.
3. I militari alle armi (esclusi gli appartenenti al Corpo della guardia di finanza) devono presentare la domanda, entro il termine e con e modalità di cui ai commi 1 e 2, al Comando competente per il luogo di residenza.

4. I cittadini italiani residenti all’estero devono inviare la domanda di partecipazione direttamente al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO.

5. La domanda deve essere redatta esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 1) e disponibile presso tutti i reparti del Corpo nonché sul sito internet www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.

6. Le domande di partecipazione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al comma 1. A tal fine, fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Le domande spedite non a mezzo di raccomandata sono accettate soltanto se pervenute al competente reparto entro il suindicato termine.

7. Le domande di partecipazione al concorso che, pur inoltrate nei termini indicati, non pervengono entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale, sono archiviate. Nelle more, i candidati sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale.

8. Per i militari della Guardia di finanza, la domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo il modello di domanda (fac-simile in allegato 2), deve essere indirizzata al Centro di Reclutamento e presentata al reparto da cui il militare direttamente dipende per l’impiego (per i militari in forza al Comando Generale, le domande devono essere presentate al Quartier Generale), entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale.

PER IL BANDO COMPLETO
  • www.gdf.gov.it
  • Sezione CONCORSI
  • nel menù a tendina scegliere nuovamente la voce " Concorsi "
  • scegliere "Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di 400 allievi marescialli all'83° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2011/2012."
  • cliccare infine sulla voce " Bando di Concorso ".

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